Il Comitato

Sotto la torre da cinquant’anni e coda

Sono passati 53 anni da quando un gruppo di appassionati di carnevale tra i quali mio padre (Luciano Paladini) seduti ad un tavolo del bar “ Il Fattore”, spronati dall’idea di quella splendida persona che era Mameli Codecasa, decisero di dare vita al Rione Vecchia Viareggio, così cominciò la nostra storia. La prima idea fu quella di costruire un carro che rievocasse le vecchie costruzioni e che potesse sfilare ai corsi mascherati  del 1973, anno in cui il carnevale compiva 100 anni. Il carro era intitolato “Le nozze d’oro di Tonin di Burio”,  fedele ricostruzione dell’originale sfilato sui viali a mare nel 1921. La riproposizione dei carri rievocativi, così chiamati, continuò fino al 1991. In quegli anni oltre ai carri venivano organizzate le feste rionali che andarono avanti fino al 1990. Ci furono poi le partecipazioni alla Festa della Canzonetta dei Rioni dove per quattro volte la Vecchia Viareggio arrivò alla vittoria con brani firmati da Giovanni Madonna e la moglie Roberta Bartali, ma una menzione speciale va anche a Paolo Bonanni autore interprete di numerose scenette di successo e anche vittoriose in molte occasioni. Nel 1987 un brano storico della Vecchia Viareggio diventa canzone del secolo del Carnevale di Viareggio. Un brano insuperabile scritto da Gianluca Cucchiar e portato al successo dalla voce indimenticabile di Egisto Olivi.  Quel brano aveva un titolo emblematico… “Come un Coriadolo” . Non possiamo dimenticare le grandi cacce al tesoro che negli anni 80 vedevano partecipare più di 400 equipaggi punto è come non parlare della “Fiera dei Ciottorini” che ogni anno, impegna migliaia di ragazzi delle scuole di Viareggio e che dura dal 1974. E così tra un po’ di storia e di racconto della vecchia Viareggio, si arriva ai nostri giorni e agli anni 2000. Qui mi preme ricordare il ritorno della festa rionale dopo 34 anni della caccia al tesoro riproposta dopo oltre 40 anni. E andiamo avanti… Ed oggi, tocca a me, come presidente, salutare l’approdo sui internet della Vecchia Viareggio inaugurando un sito dove potete trovare tutte le informazioni possibili sulle nostre manifestazioni. Mi corre l’obbligo di ringraziare pubblicamente l’amico fraterno Muzio Gianni e tutti i ragazzi della Croce verde di Viareggio assieme ai quali abbiamo avviato un percorso di unità e collaborazione che ha dato vita allo scorso anno al rione storico punto ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza rapporto fondamentale di chi, insieme a me, si batte per mantenere vivi i valori e le tradizioni della vecchia Viareggio. E allora voglio ringraziarli nominandoli uno a uno: Grazie a Leandro Macci, Ivan Puosi, Luca Paladini, Massimo Domenici, Mario Paolicchi, Sirio Orselli, Bruno Minichini e a coloro che entreranno a far parte del nuovo Consiglio. Un grazie infinito a tutte le nostre volontarie e volontari. Bene, siamo giunti alla fine di questo breve racconto. Vorrei salutare prendendo una frase coniata anni fa da un nostro vecchio consigliere, il famoso “Pio”. Una frase che racchiude secondo me senso di appartenenza e dedizione alla vecchia Viareggio punto la frase recita così: “Io, uno di lòro…” Grazie a tutti!

Il presidente
Franco Paladini

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STATUTO

ART. 1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituito un Comitato denominato “Rione Vecchia Viareggio” con sede in Viareggio (Lu), via L. Fregoli n. 7 regolato dagli artt. 39 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto.

ART. 2
SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Il Comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro, è apartitico e il suo scopo é quello di PROMUOVERE ATTIVITA’ RICREATIVE, SPORTIVE, CULTURALI E FESTEGGIAMENTI RIONALI.
Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali.
Per il raggiungimento del proprio scopo il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

ART. 3
I SOCI

Il Comitato è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione al Comitato è volontaria.
I soci si dividono in:
1) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che versano l’importo, stabilito dal Consiglio Direttivo, della quota associativa e che risultano in pari con il pagamento della stessa.
2) soci sostenitori sono coloro i quali sostengono l’Associazione mediante elargizioni e contributi annuali con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative.
I Soci sostenitori non hanno diritto di voto né di partecipazione in Assemblea.
Sono considerati soci con diritto di voto tutti coloro che sono in regola con i pagamenti della quota sociale ed in possesso della tessera sociale da almeno un anno. Il mancato pagamento della quota annuale esclude automaticamente il socio dal diritto di voto.
La qualifica di socio è intrasmissibile.

ART. 4
MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, con la quale questi ultimi si impegnano al rispetto delle norme del presente Statuto e ad osservare i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi del Comitato. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo, che, in caso di rigetto dell’istanza di ammissione, deve darne motivazione scritta e comunicarla con qualsiasi mezzo ( e-mail, pec, whatsapp etc) all’interessato, purché vi sia prova di avvenuto ricevimento da parte di quest’ultimo.
Contro la decisione che respinge la domanda, l’aspirante socio, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso all’Assemblea dei soci, che dovrà decidere entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta la decisione dell’Assemblea il ricorso deve considerarsi accolto.
La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione delle nuove adesioni nel libro dei Soci.

ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:
1) frequentare la sede sociale;
2) partecipare alla elezione diretta, attiva e passiva, purché maggiorenni, dei componenti del Consiglio Direttivo, con possibilità di conferire delega per il voto ad un solo socio;
3) partecipare all’Assemblea per sancire l’eventuale scioglimento del Comitato;
4) prendere visione delle delibere del Consiglio Direttivo e del libro dei soci.
I soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a prendere parte alle attività del Comitato, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale.
È espressamente esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

ART. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:
A) decesso;
B) esclusione;
C) dimissioni;
D) radiazione a seguito del provvedimento preso e motivato dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze da parte del socio rispetto alle norme del presente Statuto, che lo rendono incompatibile con gli scopi morali ed economici perseguiti dal Comitato.
Le dimissioni da parte del socio devono essere comunicate in forma scritta al Comitato almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Comitato;
4) per indegnità.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro l’anno solare.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7
QUOTA SOCIALE

L’importo della quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta all’inizio dell’anno sociale e deve essere pagato entro 6 mesi dall’inizio dell’esercizio sociale.
Le quote sono non trasmissibili né rivalutabili e costituiscono versamenti a fondo perduto in favore del Comitato e perciò neppure in caso di scioglimento dello stesso ovvero in caso di morte, dimissioni od esclusione i soci ovvero chiunque abbia effettuato versamenti in favore del Comitato potrà richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto versato.

ART. 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi del Comitato:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente dell’Associazione;
4) Il Vice-presidente;
5) Il Segretario;
6) L’Ufficio di Presidenza;
7) Il Tesoriere
L’elezione degli organi del Comitato non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 9
ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Comitato.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

ART. 10
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita del Comitato ed in particolare:
1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
4) delibera su ricorso circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;
5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11
VALIDITÀ DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei 2/3 dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 12
VOTAZIONI

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

ART. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione del Comitato.
Esso è formato da undici membri, nominati attraverso il voto dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno metà consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

ART. 14
IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale del Comitato, nonché Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano il Comitato sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 15
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

libri sociali e i registri contabili essenziali che il Comitato deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4) il libro giornale della contabilità sociale;
5) il libro dell’inventario.
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 16
IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta il Comitato in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 17
IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 18
UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Ufficio di Presidenza è eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da:
1) il Presidente;
2) il Vice Presidente;
3) il Segretario;
4) n. 2 membri del Consiglio Direttivo

ART. 19
ATTRIBUZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo e di coordinamento e provvede a deliberare sulle questioni di urgenza ed in particolare provvede a:
1) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2) sottoporre al Consiglio Direttivo proposte, idee e programmi;
3) organizzare il finanziamento del Comitato;
4) redigere i contenuti del sito internet ufficiale del Comitato, dando comunicazione delle attività e degli eventi organizzati dal Comitato.
Dopo la scadenza del mandato, l’Ufficio di Presidenza, unitamente al Consiglio Direttivo, rimane in carica per l’espletamento degli affari correnti e sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20
CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Ufficio di Presidenza si riunisce, in un giorno fissato dal Presidente presso la sede del Comitato o altrove, quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.
L’Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita sua delibera le modalità di convocazione.

ART. 21
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

L’Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza, almeno, del Presidente e di un altro membro dell’ufficio stesso.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 22
IL TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Tesoriere, in qualità di organo preposto alla gestione finanziaria, è responsabile del servizio di tesoreria del Comitato, che consiste nel gestire i conti correnti bancari dell’ente e assicurare che le operazioni bancarie siano svolte in conformità con le disposizioni di legge e con il presente statuto.
ll servizio di tesoreria include la gestione dei conti correnti bancari intestati al Comitato, l’effettuazione dei pagamenti disposti dagli organi competenti e la riscossione delle entrate.
Il tesoriere è autorizzato a compiere tutte le operazioni bancarie necessarie all’ente, incluse quelle di incasso e pagamento, bonifici, versamenti e prelievi, etc.; è altresì l’unica persona autorizzata all’uso della carta di credito del Comitato, solo ed esclusivamente per l’effettuazione di operazioni bancarie nell’interesse di quest’ultimo ed è infine responsabile della consistenza di cassa e banca, di cui deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dal Comitato nello svolgimento dell’attività sociale.
Il Tesoriere inoltre svolge anche le seguenti funzioni:
1) cura le finanze dell’associazione, sotto la supervisione del consiglio direttivo e del presidente;
2) al momento della nomina prende in custodia i libri contabili, che deve mantenere aggiornati, presentando su richiesta del consiglio direttivo dei resoconti e degli aggiornamenti relativi alle entrate e alle uscite del Comitato;
3) deve predisporre l’analisi delle spese necessarie, in base a quanto programmato dal Consiglio Direttivo, verificando la copertura finanziaria;
4) è responsabile del controllo del versamento delle quote associative da parte dei soci del Comitato e può proporre l’aggiornamento delle stesse;
5) deve concordare con il consiglio direttivo le somme da trattenere per far fronte alle spese ordinare e straordinarie del Comitato.

ART. 23
GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto del Comitato e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico.
Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai revisori sono determinati dal Consiglio Direttivo.
È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto-legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a.

ART. 24
PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso il Comitato trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
1) da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
Al Comitato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Il Comitato deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25
ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo verrà redatto per essere presentato per l’approvazione in Assemblea.

ART. 26
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il Comitato devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 27
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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